Art. 6 codice civile: Diritto al nome (2024)

Ogni persona ha diritto al nome che leèper legge attribuito (1).

Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche (2) al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati (3).

Commento

Nome: segno legale distintivo della persona.

Prenome: appellativo individuale (nome proprio o di battesimo) che designa la persona nell’ambito del gruppo familiare. La scelta del (—) spetta, innanzitutto, ai genitori e, solo se essi non la compiono, ad altri soggetti. Esso viene imposto al momento della dichiarazione della nascita all’ufficiale dello stato civile.

Cognome: indica l’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Si acquista per nascita, per riconoscimento [v. 269], per adozione [v. 299] etc.

(1) In materia di imposizione del nome ai figli, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale [v. 316] godono di un ampio margine discrezionale. L’intervento dello Stato è previsto al fine esclusivo di tutelare ladignità personale: in particolare, è vietata l’imposizione di nomi ridicoli o vergognosi, ed inoltre, è richiesta la corrispondenza del nome al sesso. Tuttavia, si consente che nomi a valenza biunivoca — maschile e femminile — come il nome Andrea, possano essere attribuiti a persone di sesso femminile.

(2)Larettificanon è un cambiamento del nome, ma un semplice adeguamento dello stesso alle risultanze dei registri dello stato civile.

(3)È questo ilprincipio di immutabilità del nome. Esso soffre poche eccezioni: le modifiche del cognome, con decreto presidenziale, per un mutamento della situazione familiare; le modifiche del cognome, con decreto del procuratore generale, nelle ipotesi di cognome ridicolo o vergognoso; le modifiche del prenome a seguito del mutamento di sesso. Non esiste un diritto al cambiamento del nome.

Ildiritto al nomeè uno dei diritti della personalità riconosciuti e garantiti dalla Costituzione che all’art. 22 sancisce, tra l’altro, che nessuno può essere privato, per motivi politici, del nome. Come diritto della personalità, il diritto al nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale. Esso viene tutelato anche nella più ampia accezione di diritto all’identità personale: a tal fine sono perseguite le ipotesi di furto di identità consistenti nell’occultamento totale o parziale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di altro soggetto sia in vita che deceduto.

Giurisprudenza annotata

Persona fisica e diritti della personalità

Il cittadino extracomunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, senza perdere la cittadinanza straniera di origine, ha il diritto di portare anche in Italia il proprio doppio cognome. (Nella specie, trattasi di cittadino peruviano che aveva acquistato la cittadinanza italiana dopo aver risieduto oltre dieci anni in Italia, conservando la cittadinanza peruviana).

(Cass. Civ. Sez. I 17/07/2013 n.17462)

L'imposizione del prenome "Andrea" ad una neonata non viola il disposto dell'art. 34 d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, che vieta l'uso di nomi ridicoli o vergognosi, non potendo, detto prenome, per la sua peculiarità lessicale, così ritenersi ove attribuito ad una persona di sesso femminile ed essendo, altresì, rispettoso del dettato dell'art. 35 d.P.R. richiamato, che impone la corrispondenza del nome al sesso, posto che il prenome "Andrea" ha natura sessualmente neutra, essendo utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extraeuropei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente, e, pertanto, non è produttivo di alcuna ambiguità.

(Cass. Civ. Sez. I 20/11/2012 n.20385)

Se in generale non può respingersi la domanda di mutamento di cognome per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l'interessato all'aggiunta del cognome e il titolare del cognome da aggiungere, ciò a maggior ragione vale laddove la domanda sia limitata a chiedere l'aggiunta di un cognome al proprio onde neppure possono evidenziarsi pericoli di generare confusione.

(Tar Genova Sez.I 13/01/2012 n.57)

La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli art. 6, 7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio).

(Cass. Civ Sez. I 11/08/2009 n. 18218)

Filiazione

Nell'ipotesi in cui il minore figlio naturale, riconosciuto dalla madre (della quale ha assunto il cognome) e successivamente dal padre (del quale ha assunto il cognome), venga legittimato, per provvedimento del giudice, prima dalla madre e poi dal padre, l'attribuzione del cognome paterno non avviene in via automatica (mancando tra i genitori un rapporto di coniugio); in una fattispecie siffatta va applicata, in via analogica, la disciplina sul cognome del minore prevista dall'art. 262 c.c.: il giudice, nel decidere in ordine alla richiesta del padre di attribuzione al figlio il proprio cognome, dovrà valutare esclusivamente l'interesse del minore, avuto riguardo al diritto dello stesso alla identità personale fino a quel momento goduta nell'ambiente in cui è vissuto, con riferimento anche alla famiglia nella quale è cresciuto, nonché ad ogni altro elemento di valutazione presente e rilevante nella fattispecie.

(Cass. Civ Sez. I 27/04/2001 n. 6098)

Costituzione Italiana

Il Tribunale per i minori deve dichiarare il "non luogo a provvedere" qualora una minore, nata e residente in territorio elvetico, riconosciuta, prima, dalla madre in Svizzera, e, successivamente, dal padre, sempre in Svizzera, abbia ritualmente acquisito i due cognomi ai sensi della legge elvetica ed i genitori abbiano chiesto, in seno alla nostra Autorità consolare in Svizzera, che la minore rimanga e possa spendere, conformemente anche alla normativa italiana in materia, i due cognomi: ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 66 l. 31 maggio 1995 n. 218, i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun provvedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65 [stessa legge], in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle Autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorché emanati da Autorità di altro Stato, ovvero sono pronunciati da una Autorità che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

(Trib Min Milano 28/04/2010)

Art. 6 codice civile: Diritto al nome (2024)

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